Art. 188
[1]L'Ente edilizio, per le domande riscontrate regolari, promuove la concessione dei contributi e, ottenuti i relativi provvedimenti di assegnazione, chiede alla Cassa depositi e prestiti il corrispondente mutuo.
[2]La richiesta deve essere corredata:
- 1)del decreto, a firma dei Ministri pei lavori pubblici e per le finanze, per l'assegnazione del contributo erariale e per l'autorizzazione a contrarre il mutuo relativo nonche' dei provvedimenti dell'Opera nazionale per l'assistenza ai mutilati e dell'Opera nazionale per i combattenti. Il decreto ed i provvedimenti dovranno contenere la clausola della erogabilita', alle rispettive scadenze, a favore della Cassa depositi o prestiti pel periodo successivo all'inizio dell'ammortamento ed a favore dell'Ente edilizio, pel periodo precedente all'ammortamento medesimo;
- 2)della deliberazione del Comitato amministratore con cui l'Ente edilizio si obblighi ad assumere esso il mutuo occorrente alla cooperativa;
- 3)della deliberazione della cooperativa di cui al n. 4 dell'articolo 187;
- 4)dei documenti relativi alla proprieta' e liberta' dell'area acquistata od avuta in donazione dalla cooperativa o che dovra' risultare esente da oneri per imposta patrimoniale e per rate scadute di imposte e sovrimposte dirette;
- 5)del parere dell'Avvocatura generale dello Stato emesso in base all'esame dei documenti di cui al precedente n. 4.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva