Art. 142
Qualora al finanziamento di cooperative ferroviarie abbiano provveduto in parte l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in parte enti diversi, e' consentito alla cooperativa od ai soci divenuti proprietari nonche' ai loro aventi causa, di avvalersi della facolta' di riscatto di cui all'art. 141, limitatamente alla quota di debito contratto verso l'Amministrazione.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva