Art. 141
[1]I soci proprietari degli alloggi od i loro aventi causa possono, in ogni tempo, oltre che in sede di stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, riscattare il proprio alloggio versando un capitale pari al valore attuale delle annualita' tuttora dovute calcolato al saggio complessivo d'interesse del mutuo vigente.
[2]((Nelle cooperative edilizie a proprieta' divisa qualora i soci si siano accollati l'intero importo del mutuo pro capite, si puo' procedere allo scioglimento delle cooperative stesse)).
[3]La Cassa depositi e prestiti, per i soci di cooperative da essa finanziate, puo' consentire che il riscatto come ((previsto dal primo comma)), avvenga, a tutti gli effetti, anche con pagamento frazionato nella misura e con le modalita' da essa fissate, purche' la prima rata non minore di un terzo e restino fermi, per il debito residuo, le garanzie e gli interessi dovuti.
[4]Contestualmente al contratto di riscatto portante anticipata estinzione del debito ovvero con provvedimento posteriore, la Cassa depositi o prestiti e' tenuta a consentire la cancellazione della ipoteca gravante sull'immobile, fermo il disposto dell'art. 53, commi 2° e 3°.
Testo vigente dal 1 gennaio 2005, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva