Art. 145
Man mano che si effettuino i riscatti a norma dell'art. 141 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui per la costruzione di case popolari, secondo le leggi del proprio istituto e nei limiti delle disponibilita' provenienti dai riscatti medesimi.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva