Art. 152
[1]Gli originali degli atti di assegnazione d'appartamenti e di mutuo edilizio individuale e degli atti di riscatto stipulati in forma pubblica amministrativa dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i soci delle cooperative finanziate dalle dette Amministrazioni, possono essere redatti su moduli a stampa nella parte comune a tutti i soci di ciascuna cooperativa.
[2]Le iscrizioni ipotecarie accese a favore della Cassa depositi e prestiti a garanzia dei mutui individuali concessi ai soci delle cooperative edilizie od ai loro aventi causa, sono rinnovate, di ufficio, gratuitamente, dai Conservatori delle ipoteche.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva