Art. 155
[1]Sulle aree acquistate dai comuni e dagli istituti autonomi per la costruzione di case popolari, alberghi popolari o dormitori pubblici ad uso gratuito, e' concessa l'agevolazione tributaria della riduzione al quarto della tassa di registro nel modo previsto e regolato dall'art. 148, comma 2°.
[2]Qualora tali aree vengano destinate ad altri fini o lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, rimarra' definitiva l'applicazione della tassa normale.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva