Art. 156
Gli istituti e gli enti morali per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche sono esenti dalla tassa di manomorta.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Gli istituti e gli enti morali per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche sono esenti dalla tassa di manomorta.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 154
Gli istituti autonomi per la costruzione di case popolari od economiche sono esenti dalla tassa di bollo e scambio per i materiali acquistati direttamente per la costruzione di dette case.…
Art. 16
Sono ammessi a contrarre mutui allo scopo di costruire od acquistare case popolari od economiche, oltre che i privati: 1° l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato; 2° i comuni che provvedano direttamente alla costruzione di case popolari; 3° …
Art. 71
Sono esenti dalle tasse di registro ed ipotecarie gli atti di acquisto di stabili da parte dei Consigli provinciali dell'economia corporativa destinati a loro sede e a sede dei dipendenti Uffici, come pure a sede di enti od istituti per i quali i Consigli medesimi…
Art. 1
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica. Art. 1. I prestiti per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche possono, oltre che da privati e da societa', essere consentiti dai seguenti istituti ed enti, anche in deroga …
Art. 153
I comuni e gli istituti che costruiscono col concorso dello Stato case popolari da cedersi in proprieta' o da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita nei limiti ed ai sensi dell'art. 38 godono, per tali costruzioni, dello seguenti facilitazioni: a) …
Art. 55
Le societa' e gli enti per l'acquisto o la costruzione di case popolari od economiche, ovvero i soci divenuti proprietari delle case, o comunque acquirenti delle medesime, sono tenuti all'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e della…
urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art156 · fonte su Normattiva