Art. 1
[1]Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica.
[2]Art. 1.
[3]I prestiti per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche possono, oltre che da privati e da societa', essere consentiti dai seguenti istituti ed enti, anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano:
[4]1° tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;
[5]2° le Banche popolari e le Societa' ordinarie e cooperative di credito;
[6]3° i Monti di pegno;
[7]4° le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
[8]5° gli Enti morali legalmente riconosciuti;
[9]6° le Societa' di mutuo soccorso legalmente costituite;
[10]7° l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
[11]8° gli Istituti di credito fondiario;
[12]9° l'Istituto nazionale delle assicurazioni;
[13]10° la Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, anche con emissione di obbligazioni, in conformita' al R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, e al R. decreto-legge 8 gennaio 1925 n. 37, convertiti rispettivamente nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473 e 18 dicembre 1927, n. 2416;
[14]11° l'Istituto nazionale di previdenza o credito delle comunicazioni di cui al R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito nella legge 31 maggio 1928, n. 1351;
[15]12° l'Istituto nazionale di credito edilizio di cui al R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
[16]13° gli Istituti e le Societa' di credito edilizio di cui al R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 255.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva