Art. 55
Le societa' e gli enti per l'acquisto o la costruzione di case popolari od economiche, ovvero i soci divenuti proprietari delle case, o comunque acquirenti delle medesime, sono tenuti all'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e della caduta del fulmine.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva