Art. 157
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[1]Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi sui mutui concessi dagli enti ed istituti di cui agli articoli 1 e 4 a tenore e pei fini del presento testo unico.
[2]La medesima esenzione e' applicabile anche agli interessi sui mutui concessi da societa' e privati per la costruzione di case popolari od economiche. Ne sono altresi' esenti gli utili di gestione corrisposti ai soli assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni delle societa' cooperative e di mutuo soccorso.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 20 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva