Art. 162

Sono esenti dalla imposta straordinaria immobiliare istituita con decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, gli enti ed istituti autonomi per le case popolari, per le case degli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni nonche' le cooperative edilizie fruenti di contributo erariale.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art162 · fonte su Normattiva