Art. 173
[1]A favore delle cooperative costituite esclusivamente fra mutilati ed invalidi di guerra per l'acquisto o per la costruzione di fabbricati a carattere popolare od economico ovvero per l'acquisto delle aree necessarie alle costruzioni sociali, gli istituti di cui agli articoli 1 e 4 del presente testo unico possono concedere mutui, anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano.
[2]I mutui contratti e da contrarsi sono garantiti mediante ipoteca di primo grado sugli stabili finanziati ed anche, ove sia richiesto dagli enti mutuanti, mediante trattenuta senza limitazione alcuna sulla pensione dei soci assegnatari.
[3]La erogazione dei mutui, relativamente alle nuove costruzioni, avviene a rate proporzionali in base a nulla osta da rilasciarsi dal Ministero dei lavori pubblici su gli stati di avanzamento dei lavori.
[4]Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima dello inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati a norma dell'art. 71 (comma 6°) e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare, previa detrazione degli eventuali interessi a credito.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva