Art. 178
In dipendenza dell'operazione di cui all'art. 177, il saggio d'interesse stabilito dai relativi contratti stipulati con il Consorzio di credito, viene ridotto alla misura del 4,50% a decorrere dal l° gennaio 1935, ed a tale saggio viene pure mutuata la somma di cui al penultimo comma dello stesso art. 177.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva