Art. 177
[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a rilevare dal Consorzio di credito per le opere pubbliche tutti i contratti di mutuo da esso stipulati con l'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra fino al 4 febbraio 1935, in concorso con le singole cooperative edilizie facenti capo all'Ente stesso.
[2]La Cassa depositi e prestiti corrisponde per tale rilievo l'importo dei capitali vigenti a mutuo e gli scarti non ancora ammortizzati per il collocamento delle obbligazioni emesse, a suo tempo, in corrispondenza dei mutui.
[3]I conseguenti computi vengono definiti dal Consorzio in concorso con l'Ente edilizio e la Cassa depositi e prestiti.
[4]La somma corrispondente allo scarto per il collocamento delle obbligazioni non ancora ammortizzato, viene dalla Cassa depositi e prestiti mutuata all'Ente edilizio, il quale, a sua volta, ne fa il reparto a carico delle diverse cooperative proporzionalmente all'ammontare dei singoli mutui risultanti dai contratti stipulati col Consorzio. Tali quote proporzionali s'intendono, di diritto, portate in aumento ai singoli mutui senza che occorrano nuovi atti od altre formalita'.
[5]Per i mutui stipulati col Consorzio al saggio d'interesse del 5%, l'onere dell'ammortamento non puo' comunque superare quello stabilito con i contratti.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva