Art. 182
[1]Tutti i contributi nel pagamento degli interessi, siano essi afferenti ai contratti stipulati con il Consorzio di credito o rilevati dalla Cassa depositi e prestiti oppure ai contratti stipulati dalla Cassa stessa ai sensi dell'art. 180, restano immutati o sono corrisposti direttamente alla Cassa, senza bisogno di nuovi provvedimenti, in base a semplice comunicazione - da farsi dall'Ente edilizio - della copia dei contratti suddetti.
[2]Tale corresponsione avverra' a rate semestrali dietro richiesta dello stesso Ente edilizio.
[3]L'Ente, quale mutuatario della Cassa depositi e prestiti, accorda, a sua volta, i mutui conseguiti alle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra, allo stesso saggio d'interesse che corrisponde alla Cassa mutuante.
[4]Le cooperative che conseguono tali mutui sono tenute a versare, una volta tanto, l'uno per cento per diritti e spese di contratto con la Cassa e per spese di amministrazione dell'Ente stesso. Detta percentuale viene pagata, sui mutui accordati, direttamente all'Ente edilizio su richiesta del medesimo alla Cassa.
[5]Con deliberazione dell'Ente, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici, sono stabiliti i corrispettivi per spese di progetto e direzione dei lavori di cui l'Ente sia incaricato dalle cooperative.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva