Art. 180
[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Ente edilizio, per il completamento del programma gia' stabilito, mutui per l'importo di lire 10.240.000.
[2]A tali mutui si applica il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 177.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva