Art. 190
[1]La Cassa depositi e prestiti, mediante contratto da stipularsi, a cifra del funzionario dell'Ente edilizio all'uopo delegato, con l'Ente stesso e con la cooperativa interessata, concede il mutuo autorizzato, subordinando l'inizio della somministrazione alla presentazione del certificato del Conservatore delle ipoteche da cui risulti che sulle aree e sulle costruzioni relative e' stata iscritta ipoteca di primo grado a favore della Cassa stessa per la somma capitale mutuata, per un triennio d'interesse al 4,50%, oltre all'uno per cento per accessori, con diritto di surroga a favore dello Stato agli effetti dell'articolo 181.
[2]Lo Stato, verificandosi l'eventualita' di surrogazione, fara' annotare in margine all'atto di trascrizione e di costituzione ipotecaria le somme di cui e' creditore per sorte principale ed interessi nella misura legale. Queste annotazioni verranno fatte a semplice richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
[3]Il contratto deve contenere tutte le clausole stabilite dalle disposizioni vigenti ed in particolar modo quella relativa alla data d'inizio d'ammortamento del mutuo, la quale sara' fissata con l'esplicita rinunzia della cooperativa a qualsiasi eccezione o domanda di proroga per qualunque titolo, non escluso l'eventuale ritardo della consegna degli alloggi. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 luglio 1949, n. 408
13La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che il presente articolo riprende vigore.
Testo vigente dal 18 luglio 1949, tuttora in vigore · versione 13 su Normattiva