Art. 181

[1]Le annualita' di ammortamento e d'interesse corrispondenti ai mutui concessi dal Consorzio di credito e rilevati dalla Cassa depositi e prestiti, sono garantite dallo Stato.

[2]Tale garanzia si intende estesa all'ammortamento della somma di cui al penultimo comma dell'art. 177 nonche' ai mutui che vengono concessi dalla Cassa predetta ai sensi dell'art. 180.

[3]A tale scopo copia di tutti i contratti, stipulati dall'Ente edilizio, deve essere comunicata dall'Ente stesso al Ministero delle finanze.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art181 · fonte su Normattiva