Art. 181
[1]Le annualita' di ammortamento e d'interesse corrispondenti ai mutui concessi dal Consorzio di credito e rilevati dalla Cassa depositi e prestiti, sono garantite dallo Stato.
[3]A tale scopo copia di tutti i contratti, stipulati dall'Ente edilizio, deve essere comunicata dall'Ente stesso al Ministero delle finanze.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva