Art. 194
[1]Le case acquistate o costruite vengono assegnata in proprieta' individuale ai soci delle singole cooperative legalmente costituite, secondo i rispettivi statuti da sottoporsi alla preventive approvazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.
[2]L'assegnazione degli alloggi deve pero' effettuarsi soltanto a favore di quei soci i quali, al momento dell'assegnazione stessa, dimostrino d'esser muniti di pensione vitalizia.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva