Art. 194

[1]Le case acquistate o costruite vengono assegnata in proprieta' individuale ai soci delle singole cooperative legalmente costituite, secondo i rispettivi statuti da sottoporsi alla preventive approvazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

[2]L'assegnazione degli alloggi deve pero' effettuarsi soltanto a favore di quei soci i quali, al momento dell'assegnazione stessa, dimostrino d'esser muniti di pensione vitalizia.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art194 · fonte su Normattiva