Art. 202

[1]Per edificio, a tutti gli effetti del presente Titolo, si intende quello che, in osservanza di quanto dispone l'art. 204, da' luogo ad un condominio a se'.

[2]Il costo degli alloggi, sempre agli effetti delle norme del presente Titolo, corrisponde all'importo risultante dal reparto definitivo della spesa approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art202 · fonte su Normattiva