Art. 221
Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta', divenuti definitivi il piano dei lavori e quello del reparto delle spese, di emettere ordinativi di pagamento sul fondo di manutenzione e di incassarne o farne incassare l'importo.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva