Art. 206
I lastrici solari, le terrazze che non siano state originariamente destinate ai servizi comuni anche di altri condomini le altane, unitamente alle parti relative, costituiscono proprieta' comune ma divisibile soltanto tra i condomini dei piani compresi nella colonna di fabbrica sottostante, a meno che non siano stati in tutto o in parte assegnati in uso o in proprieta' ad uno od a piu' di essi.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva