Art. 20
[1]Il Ministro per le corporazioni, qualora le societa' e le sezioni costituende, nonche' le sezioni delle societa' di mutuo soccorso, di cui all'art. 19, non risultino informate a sincere finalita' cooperative, rifiuta il riconoscimento legale.
[2]Puo' il Ministro stesso privare di tutti i benefici relativi al legale riconoscimento quelle societa' ovvero quelle sezioni che funzionino irregolarmente, in contrasto alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, alle proprie norme statutarie od ai principii della cooperazione. Nel caso, pero', di societa' ovvero di sezioni fruenti di contributo erariale, la privazione dei benefici inerenti all'avvenuto riconoscimento e' di spettanza del Ministro per i lavori pubblici, il quale puo' addivenirvi previo parere della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare, e di concerto col Ministro per lo finanze.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva