Art. 210

[1]Determinata la divisione di una cooperativa ai termini dell'art. 209 le questioni che sorgono sulla ripartizione delle attivita' o passivita' o sul modo di utilizzare o custodire elementi comuni indivisibili, compresi fra essi i documenti, saranno decise dalla Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed economica.

[2]La predetta disposizione non si applica ai giardini o cortili comuni a piu' edifici appartenenti a cooperative derivate da unica originaria cooperativa, dovendo per tali aree osservarsi sempre la norma dell'art. 214.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art210 · fonte su Normattiva