Art. 129
[1]Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituita una Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica la cui nomina spetta al Ministro.
[2]Debbono comunque far parte della Commissione:
- a)il Direttore generale dell'edilizia e delle opere igieniche e il Direttore capo della divisione per le case popolari ed economiche ovvero un funzionario della divisione stessa da lui delegato, del Ministero dei lavori pubblici;
- b)il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
- c)un magistrato dell'ordine giudiziario ed un funzionario dell'Avvocatura dello Stato, aventi grado non inferiore al 5°;
- d)due componenti della magistratura del Consiglio di Stato;
- e)un funzionario da designarsi dal Ministero delle finanze.
[3]Il Ministro provvede con suo decreto alla composizione della Segreteria.
[4]La Commissione, per l'adempimento dei suoi compiti funziona suddivisa in due sezioni presiedute dal presidente o da uno dei componenti da lui delegato.
[5]Il Ministro con suo decreto determina, a datare dal 28 ottobre e per la durata di un triennio, la composizione della Commissione e delle due Sezioni le quali non possono subire mutamenti in corso di detto triennio salvo eventuali sostituzioni rese indispensabili da circostanze di forza maggiore.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva