Art. 129

[1]Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituita una Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica la cui nomina spetta al Ministro.

[2]Debbono comunque far parte della Commissione:

  • a)il Direttore generale dell'edilizia e delle opere igieniche e il Direttore capo della divisione per le case popolari ed economiche ovvero un funzionario della divisione stessa da lui delegato, del Ministero dei lavori pubblici;
  • b)il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
  • c)un magistrato dell'ordine giudiziario ed un funzionario dell'Avvocatura dello Stato, aventi grado non inferiore al 5°;
  • d)due componenti della magistratura del Consiglio di Stato;
  • e)un funzionario da designarsi dal Ministero delle finanze.

[3]Il Ministro provvede con suo decreto alla composizione della Segreteria.

[4]La Commissione, per l'adempimento dei suoi compiti funziona suddivisa in due sezioni presiedute dal presidente o da uno dei componenti da lui delegato.

[5]Il Ministro con suo decreto determina, a datare dal 28 ottobre e per la durata di un triennio, la composizione della Commissione e delle due Sezioni le quali non possono subire mutamenti in corso di detto triennio salvo eventuali sostituzioni rese indispensabili da circostanze di forza maggiore.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art129 · fonte su Normattiva