Art. 219
I consigli di amministrazione delle cooperative non possono provvedere a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi comuni se non previa deliberazione dell'assemblea dei condomini. E' tuttavia loro consentito, nei casi d'urgenza, disporre tali spese, salvo chiederne ratifica alla prima assemblea.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva