Art. 228
[1]Coloro che, non avendo, avuto assegnazione di alloggio, perdono la qualita' di socio a norma dell'art. 209, mantengono il diritto a concorrere, secondo l'originario ordine di iscrizione, all'assegnazione degli alloggi che per avventura divenissero disponibili per decadenza a causa di morosita'.
[2]All'assegnazione provvedera', su istanza degli interessati, la Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva