Art. 247
[1]Alle cooperative edilizie a contributo erariale non si applicano le norme per l'inquadramento sindacale di cui a R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174
10Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A parziale modifica dell'art. 247 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, viene estesa ai portieri dipendenti da cooperative edilizie fruenti del contributo statale, la concessione delle indennita' di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303".
Testo vigente dal 22 novembre 1947, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva