Art. 252

Il Ministero dei lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere nei comuni colpiti da terremoti:

  • a)alla costruzione di case economiche e popolari in base a progetti tipo approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  • b)alla costruzione di case di civile abitazione e per alloggi di impiegati;
  • c)alla sistemazione delle aree circostanti ed alle indispensabili opere igieniche.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art252 · fonte su Normattiva