Art. 252
Il Ministero dei lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere nei comuni colpiti da terremoti:
- a)alla costruzione di case economiche e popolari in base a progetti tipo approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- b)alla costruzione di case di civile abitazione e per alloggi di impiegati;
- c)alla sistemazione delle aree circostanti ed alle indispensabili opere igieniche.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva