Art. 254
[1]Alla costruzione di case economiche e popolari e per alloggi degli impiegati dello Stato si provvede secondo il fabbisogno determinato dal Ministero dei lavori pubblici, con i fondi che vengano, di volta in volta, assegnati sulle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.
[2]Nei comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al Testo unico approvato con decreto legge 19 agosto 1917, n. 1399, alle costruzioni stesse si provvede, inoltre, con le somme residue sull'autorizzazione di spesa di cui alla tabella allegata al R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, nei limiti e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni vigenti.
[3]Alle spese per la custodia e per i lavori di manutenzione, fino a che gli alloggi sono amministrati dal Ministero dei lavori pubblici, si provvede con i fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso, salvo il disposto dell'articolo 263.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva