Art. 271

[1]Il Ministero dei lavori pubblici cura la gestione di tutte le case economiche e popolari e per impiegati costruite dalla Unione edilizia nazionale nelle localita' colpite da terremoti e non cedute ai comuni.

[2]Alle case economiche o popolari sono applicabili le norme del capo 2° ed a quelle per impiegati le norme di cui agli articoli 376, 377, 378, 379, 385 e 386.

[3]Coloro che all'11 settembre 1924 erano utenti di case economiche e popolari possono ottenerne l'assegnazione in proprieta', quando si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 255, 256, 266.

[4]Essi possono tuttavia conservare l'assegnazione in uso anche se non residenti nel comune all'epoca del terremoto purche' vi abbiano risieduto in precedenza, si trovino nelle altre condizioni previste dai citati articoli, 255, 256 e 266 e siano nati nel comune stesso.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art271 · fonte su Normattiva