Art. 263

[1]Coloro che abbiano ottenuto gli alloggi in uso devono curarne la manutenzione ordinaria ed e' loro vietato di locarli o di cederne ad altri l'uso totale o parziale.

[2]La contravvenzione a tali norme od il mancato pagamento del canone produce la decadenza dalla concessione che viene dichiarata dal Prefetto, su proposta dell'ingegnere capo del Genio civile o della Commissione di cui all'articolo 257, senza pregiudizio del diritto da parte dello Stato di ripetere il pagamento dei canoni gia' scaduti.

[3]Il provvedimento prefettizio ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge, anche contro eventuali illegittimi occupanti, e l'esecuzione e' affidata agli agenti della forza pubblica.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art263 · fonte su Normattiva