Art. 264
[1]Contro gli occupanti illegittimi o abusivi delle aree, delle case economiche e popolari e di quelle por gli impiegati dello Stato, in gestione del Ministero dei lavori pubblici, puo' essere emessa ordinanza di sfratto dai funzionari all'uopo delegati con decreto del Ministro pei lavori pubblici.
[2]La facolta' di sfratto e' consentita ai funzionari predetti anche per lo sgombro delle aree, di cui all'art. 253, che occorra utilizzare per costruzione di case economiche, popolari e per impiegati.
[3]Le ordinanze suindicate hanno forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge e contro di esse non e' ammesso alcun ricorso od azione.
[4]La esecuzione delle ordinanze stesse e' affidata agli agenti della forza pubblica.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva