Art. 269
Alle case assegnate in proprieta', a norma del presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 134 (comma primo), 135, 137 o 239 nonche', in quanto applicabili, quelle dei primi quattro capi del titolo XII.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva