Art. 286
L'Ente edilizio e' autorizzato a fare operazioni di credito anche con la concessione d'ipoteca sulle case economiche e popolari.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
L'Ente edilizio e' autorizzato a fare operazioni di credito anche con la concessione d'ipoteca sulle case economiche e popolari.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 4
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai comuni che intraprendano direttamente la costruzione di case popolari, nonche' agli istituti autonomi per case popolari, a condizione che gli alloggi siano dati esclusivamente in affitto. I mutui…
Art. 147
Le cooperative per case popolari od economiche godono dei privilegi tributari vigenti in materia di tasse di bollo e registro secondo le stesse norme comuni stabilite per le altre societa' cooperative dagli articoli 65, 66 e 67 della legge di registro 30 dicembre…
Art. 290
Per gli sfratti degli inquilini delle case economiche o popolari in gestione dell'Ente edilizio, in caso di mancato pagamento delle rate di fitto, sono applicabili le norme di cui all'articolo 32.…
Art. 16
Sono ammessi a contrarre mutui allo scopo di costruire od acquistare case popolari od economiche, oltre che i privati: 1° l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato; 2° i comuni che provvedano direttamente alla costruzione di case popolari; 3° …
Art. 59
Il regolamento di cui all'art. 393 dettera' le norme in base alle quali i titolari di case economiche o popolari potranno addivenire nella ipotesi di necessario trasferimento - e senza loro perdita - alla retrocessione dell'alloggio all'ente costruttore nonche'…
Art. 278
L'Ente edilizio ha facolta' di espropriare, secondo le norme degli articoli 161 e seguenti del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, aree private sulle quali al 28 dicembre 1908 non sorgevano fabbricati o che non costituivano…
urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art286 · fonte su Normattiva