Art. 59
[1]Il regolamento di cui all'art. 393 dettera' le norme in base alle quali i titolari di case economiche o popolari potranno addivenire nella ipotesi di necessario trasferimento - e senza loro perdita - alla retrocessione dell'alloggio all'ente costruttore nonche' alla risoluzione dell'eventuale contratto di assicurazione.
[2]Questa disposizione non si applica alle case costruite da cooperative edilizie a proprieta' individuale con contributo erariale.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva