Art. 59

[1]Il regolamento di cui all'art. 393 dettera' le norme in base alle quali i titolari di case economiche o popolari potranno addivenire nella ipotesi di necessario trasferimento - e senza loro perdita - alla retrocessione dell'alloggio all'ente costruttore nonche' alla risoluzione dell'eventuale contratto di assicurazione.

[2]Questa disposizione non si applica alle case costruite da cooperative edilizie a proprieta' individuale con contributo erariale.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art59 · fonte su Normattiva