Art. 278
[1]L'Ente edilizio ha facolta' di espropriare, secondo le norme degli articoli 161 e seguenti del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, aree private sulle quali al 28 dicembre 1908 non sorgevano fabbricati o che non costituivano pertinenze di edifici distrutti o danneggiati.
[2]Tale facolta' permane soltanto per le aree comprese nel territorio del Comune, quale era delimitato anteriormente alla modifica della sua circoscrizione disposta con Regio decreto 7 luglio 1927, n. 1195.
[3]Sulle zone espropriate l'Ente edilizio dovra' costruire esclusivamente case economiche, popolari e per gli impiegati dello Stato.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva