Art. 287
[1]L'assegnazione delle case e delle baracche e' deliberata dal Consiglio di amministrazione.
[2]L'elenco delle case e delle baracche assegnate deve essere pubblicato, di volta in volta, nel foglio degli annunzi legali della provincia nonche' nell'albo pretorio del comune.
[3]Nel provvedere alla assegnazione degli alloggi si dara' la preferenza a coloro che debbono lasciare le baracche ricadenti su aree destinate alla costruzione di caso da parte dell'Ente, di edifici pubblici o all'attuazione del piano regolatore.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva