Art. 287

[1]L'assegnazione delle case e delle baracche e' deliberata dal Consiglio di amministrazione.

[2]L'elenco delle case e delle baracche assegnate deve essere pubblicato, di volta in volta, nel foglio degli annunzi legali della provincia nonche' nell'albo pretorio del comune.

[3]Nel provvedere alla assegnazione degli alloggi si dara' la preferenza a coloro che debbono lasciare le baracche ricadenti su aree destinate alla costruzione di caso da parte dell'Ente, di edifici pubblici o all'attuazione del piano regolatore.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art287 · fonte su Normattiva