Art. 289
[1]Alla riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente edilizio sono estese le disposizioni vigenti per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
[2]((La riscossione dei canoni per l'uso delle case, della baracche e dei padiglioni, e per la concessione di aree, e' eseguita a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte medesime)).
[3]La riscossione delle altre entrate e' affidata, quando manchi un tesoriere speciale, allo stesso esattore, il quale la esegue con le norme di cui al 1° comma.
Testo vigente dal 30 marzo 1952, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva