Art. 289

[1]Alla riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente edilizio sono estese le disposizioni vigenti per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

[2]((La riscossione dei canoni per l'uso delle case, della baracche e dei padiglioni, e per la concessione di aree, e' eseguita a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte medesime)).

[3]La riscossione delle altre entrate e' affidata, quando manchi un tesoriere speciale, allo stesso esattore, il quale la esegue con le norme di cui al 1° comma.

Testo vigente dal 30 marzo 1952, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art289 · fonte su Normattiva