Art. 296
Sui fondi investiti a sensi dell'art. 293 lett. a), b), c) al tasso del 3,75 per cento per l'acquisto o la costruzione di nuove case nel periodo dal 1° luglio 1919 al 31 dicembre 1922, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato contribuisce al parziale pagamento degli interessi nella misura del 2,50 per cento. L'importo di questi contributi e' iscritto nella parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione stessa.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva