Art. 293
[1]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad acquistare o costruire case aventi le caratteristiche di economiche o popolari da concedersi al personale ferroviario in attivita' di servizio, con i fondi od ai tassi stabiliti nelle disposizioni seguenti:
- a)Legge 14 luglio 1907, n. 553 - art. 1 - (istituti di previdenza ferroviari - interesse annuo 3,75 per cento giusta art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 310) L. 30.000.000;
- b)Legge 19 giugno 1913, n. 641 - art. 13 - (residui attivi della gestione delle entrate e delle spese relative al servizio delle pensioni e dei sussidi - interesse annuo 3,75 per cento) L. 50.000.000;
- c)R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432 - art. 11 - (residui attivi della gestione del fondo pensioni e sussidi - interesse annuo 3,75 per cento) L. 30.000.000;
- d)R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1647, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, articoli 1 (comma 1°) e 7 (residui attivi delle gestioni del fondo pensioni e sussidi, quote di reintegrazione dei capitali gia' erogati per costruzione di case economiche per ferrovieri e per mutui a cooperative edilizie ferroviarie - interesse annuo 5 per cento) L. 52.000.000;
- e)R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688, - art. 1 - (residui attivi del fondo pensioni o sussidi L. 40.000.0000 - residui attivi dell'Opera di previdenza pel personale ferroviario L. 40.000.000 - interesse annuo 5,50 per cento) L. 80.000.000;
- f)R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1954 convertito nella legge 1° giugno 1931, n. 748 - art. 1 - (residui attivi del fondo pensioni e sussidi, interesse annuo 5,60 per cento) L. 80.000.000;
- g)Legge 18 giugno 1931, n. 920 - art. 1 - (residui attivi del fondo pensioni e sussidi - interesse annuo 5,60 per cento) L. 50.000.000;
- h)R. decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419 convertito nella legge 8 dicembre 1932, n. 143 - art. 1 e 2 - (anticipazioni della Cassa depositi e prestiti sui fondi da essa amministrati ivi compresi quelli degli istituti di previdenza gestiti dalla Cassa stessa - interesse annuo come stabilito nell'art. 295) L. 20.000.000.
[2]Il tasso d'interesse sui capitali indicati nel presente articolo sotto le lettere da a) a g) inclusivo, e' stabilito, a partire dall'esercizio finanziario 1934-35, nella misura unica del 4,50 per cento.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva