Art. 302

[1]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato deve tenere una distinta contabilita' degli introiti e delle spese della gestione case, da cui risultino anche i capitali prelevati dai fondi previsti dall'art. 298 e deve tenere inoltre in evidenza le annualita' di reintegrazione secondo il disposto dell'art. 297 (comma 3°).

[2]Con le eccedenze attive del bilancio si costituisce un fondo di riserva da versarsi alla Cassa depositi o prestiti per investirlo in impiego fruttifero o nella costruzione di nuove case.

[3]Dal fondo di riserva potranno prelevarsi le somme occorrenti per sopperire a deficienze di bilancio.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art302 · fonte su Normattiva