Art. 302
[1]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato deve tenere una distinta contabilita' degli introiti e delle spese della gestione case, da cui risultino anche i capitali prelevati dai fondi previsti dall'art. 298 e deve tenere inoltre in evidenza le annualita' di reintegrazione secondo il disposto dell'art. 297 (comma 3°).
[2]Con le eccedenze attive del bilancio si costituisce un fondo di riserva da versarsi alla Cassa depositi o prestiti per investirlo in impiego fruttifero o nella costruzione di nuove case.
[3]Dal fondo di riserva potranno prelevarsi le somme occorrenti per sopperire a deficienze di bilancio.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva