Art. 297
[1]((Le case costruite coi fondi di cui all'art. 293 sono di proprieta' dell'Amministrazione delle ferrovie delle Stato.
[2]Gli interessi maturati durante il periodo costruttivo fino alla dichiarazione di abitabilita' sulle somme impiegate nelle costruzioni, vanno in aumento del costo dei fabbricati e sono addebitabili al patrimonio dalla gestione delle case con accreditameuto all'Amministrazione ferroviaria. Gli interessi, invece, che maturano successivamente, sono addebitati alla gestione delle case.
[3]La reintegrazione dei capitali impiegati nelle costruzioni deve, salvo il disposto dell'art. 295, effettuarsi nel periodo di 50 anni e la somma annua all'uopo occorrente secondo i piani di ammortamento dei vari fondi, comprensiva di capitale e degli interessi, viene inscritta in apposito capitolo di spesa di parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione stessa)).
Testo vigente dal 11 febbraio 1942, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva