Art. 297

[1]((Le case costruite coi fondi di cui all'art. 293 sono di proprieta' dell'Amministrazione delle ferrovie delle Stato.

[2]Gli interessi maturati durante il periodo costruttivo fino alla dichiarazione di abitabilita' sulle somme impiegate nelle costruzioni, vanno in aumento del costo dei fabbricati e sono addebitabili al patrimonio dalla gestione delle case con accreditameuto all'Amministrazione ferroviaria. Gli interessi, invece, che maturano successivamente, sono addebitati alla gestione delle case.

[3]La reintegrazione dei capitali impiegati nelle costruzioni deve, salvo il disposto dell'art. 295, effettuarsi nel periodo di 50 anni e la somma annua all'uopo occorrente secondo i piani di ammortamento dei vari fondi, comprensiva di capitale e degli interessi, viene inscritta in apposito capitolo di spesa di parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione stessa)).

Testo vigente dal 11 febbraio 1942, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art297 · fonte su Normattiva