Art. 299

[1]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato versa annualmente alla Cassa depositi e prestiti gli interessi, ai tassi stabiliti, sulle somme prelevate dalla data delle singolo somministrazioni al 31 dicembre successivo e, iniziato l'ammortamento, versa annualmente anche le annualita', al tasso prestabilito per un cinquantennio, in estinzione delle somministrazioni stesse.

[2]Gli interessi sono accreditati alla gestione dei fondi di cui all'art. 298 e le quote di capitale comprese nelle annualita' sono accreditate, agli effetti della reintegrazione prevista dall'art. 297, (comma 2°), ai fondi dai quali sono state prelevate le somme per l'acquisto o la costruzione delle case.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art299 · fonte su Normattiva