Art. 31
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Salvo il disposto dell'art. 100, non possono essere assegnate in locazione od in proprieta' le case popolari od economiche site nel capoluogo del comune a chi sia ivi proprietario di fabbricati iscritti al catasto urbano il cui reddito imponibile, accertato o presunto, sia superiore a L. 1.800.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 18 luglio 1949 · versione 0 su Normattiva