Art. 31

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[1]((Non possono essere assegnate in proprieta' case economiche e popolari a chi sia proprietario nello stesso Comune di fabbricati iscritti al catasto urbano, il cui reddito imponibile, accertato o presunto, sia superiore a lire 18.000, o comunque di altra, abitazione di almeno tre vani ed accessori.

[2]Sono parimenti esclusi dall'assegnazione delle case indicate nel comma precedente coloro che abbiano gia' ottenuto l'assegnazione in proprieta' di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato ovvero che, essendo proprietari di altri appartamenti, li abbiano alienati dopo il 1 luglio 1947, nonche' coloro che siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette per redditi imponibili superiori a lire 150.000 o il cui patrimonio accertato ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio superi lire tre milioni. Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro.

[3]Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni)).

Testo vigente dal 18 luglio 1949 al 30 marzo 1952 · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art31 · fonte su Normattiva