Art. 318
Sono a carico del concessionario le riparazioni previste dall'art. 1604 del codice civile nonche' quelle cagionate da negligenze o cattivo uso dei locali e l'Amministrazione gliene addebitera' l'importo previo parere del Comitato d'esercizio.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva